Cass. civ. n. 29437 del 7 dicembre 2016
Testo massima n. 1
Il borsista o il ricercatore che, negli intervalli di tempo fra una borsa di studio e l'altra o fra un contratto di ricerca e il successivo, continui a svolgere attività in favore di una struttura sanitaria deve considerarsi un prestatore d'opera autonomo ex art. 2222 c.c., non essendo detta attività precaria riconducibile alla categoria della parasubordinazione, in assenza della continuità e della coordinazione delle prestazioni rese, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 Cost. in punto di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.