Art. 2222 – Codice civile – Contratto d’opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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