Cass. civ. n. 28718 del 16 dicembre 2020
Testo massima n. 1
L'azione di responsabilità sociale è esperibile nei confronti dell'amministratore che agisca in consapevole contrasto con le direttive impartitegli dai soci, venendo in rilievo un inadempimento dell'obbligo di diligenza professionale ex art. 2392 c.c. ogni qualvolta le sue condotte, valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate e imprudenti, né assumendo rilievo il principio di insindacabilità degli atti di gestione in presenza di scelte di natura palesemente arbitraria.