Art. 2392 – Codice civile – Responsabilità verso la società

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [2423, 2435, 2485, 2486] e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze [18, 1176, 1710, 2507]. Essi sono solidalmente responsabili [1292] verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori [2381, 2449, 2455].

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose [2377, 2409].

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio [2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale [18, 2260, 2941, n. 7].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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