Cass. civ. n. 7495 del 20 marzo 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Cessione totalitaria di partecipazioni societarie - Liquidazione dell'imposta - In misura fissa ex art. 11 Tariffa parte I, TUR - Riqualificazione ex art. 20 TUR come cessione indiretta di azienda - Preclusione - Condizioni - Fondamento.
In caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa parte I, TUR, poiché è preclusa all'Amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in virtù dell'art. 20 TUR, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST.
Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 11
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis