Cass. pen. n. 24401 del 9 aprile 2015
Testo massima n. 1
Il Magistrato di sorveglianza non è competente a decidere in relazione alla istanza di remissione del debito concernente le spese di mantenimento del condannato in ospedale psichiatrico giudiziario, poichè le stesse hanno carattere di spese sanitarie e non di spese processuali.