Cass. pen. n. 12524 del 13 settembre 2018
Testo massima n. 1
In tema di accertamento della pericolosità generica, non costituisce motivo ostativo all'applicazione della misura di sicurezza personale il fatto che il proposto presenti una patologia psichiatrica di tipo "borderline", qualora non risulti sussistere alcuna correlazione tra il quadro psichiatrico e la pericolosità del predetto.