Cass. pen. n. 27928 del 30 marzo 2022
Testo massima n. 1
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, applichi la misura di sicurezza personale prevista dalla legge quale conseguenza del proscioglimento per vizio di mente dell'imputato.