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Art. 215 — Specie

Art. 215 — Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

  1. 1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [ 216218 ];
  2. 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [ 219221 ];
  3. 3) il ricovero in un manicomio giudiziario [ 222 ];
  4. 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario [ 223227 ].

Sono misure di sicurezza non detentive [ 212 4 ]:

  1. 1) la libertà vigilata [ 228232 ];
  2. 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province [ 233 ];
  3. 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche [ 234 ];
  4. 4) l’espulsione dello straniero dallo Stato [ 235 ].

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

  1. 1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [ 216218 ];
  2. 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [ 219221 ];
  3. 3) il ricovero in un manicomio giudiziario [ 222 ];
  4. 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario [ 223227 ].
  1. 1) la libertà vigilata [ 228232 ];
  2. 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province [ 233 ];
  3. 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche [ 234 ];
  4. 4) l’espulsione dello straniero dallo Stato [ 235 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4520/1995

Le disposizioni che prevedono il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere e l’obbligo di disporre il rinvio dell’esecuzione nei confronti delle persone malate di Aids sono di stretta applicazione. Ne consegue che la persona affetta da tale patologia alla quale sia stata applicata misura di sicurezza detentiva (nella specie ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), non ha titolo per fruire di differimento dell’esecuzione della misura stessa.

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Cass. pen. n. 3999/1992

La censura mossa dal condannato per non essere stata applicata, prima della sostituzione della libertà vigilata con l’assegnazione ad una casa di lavoro, la cauzione di buona condotta in aggiunta alla libertà vigilata, è destituita di fondamento poiché rientra nella discrezionalità del magistrato di sorveglianza la scelta della misura, rapportandola alla gravità della violazione commessa, sicché egli può addivenire alla sostituzione suddetta direttamente, anche senza prima applicare la cauzione, ove ritenga che la trasgressione realizzata dal libero vigilato sia di tale entità da evidenziare una pericolosità sociale paralizzabile solo con la misura di sicurezza detentiva.

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Cass. pen. n. 686/1990

Nessuna delle misure di sicurezza tra quelle indicate tassativamente dagli artt. 215 e 236 c.p., in relazione all’art. 199 stesso codice, può essere applicata al colpevole che sia stato prosciolto per una causa diversa da quelle previste espressamente dagli artt. 49 (reato impossibile), 115 (istigazione ed accordo a commettere un delitto), 222 (reato commesso da persona non imputabile per infermità mentale e situazioni a questa equiparate), 224 (reato commesso da minore degli anni quattordici) c.p., in quanto presupposto indefettibile delle misure di sicurezza — compresa quella della libertà vigilata che ha carattere generale — prevedute dal codice penale è l’esistenza di una sentenza di condanna (salvo il disposto dell’art. 205 comma secondo in relazione all’art. 109 c.p.).

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