Art. 215 – Codice penale – Specie
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216-218];
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [219-221];
3) il ricovero in un manicomio giudiziario [222];
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario [223-227].
Sono misure di sicurezza non detentive [212 4]:
1) la libertà vigilata [228- 232];
2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province [233];
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche [234];
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato [235].
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 20317/2025
In tema di riparto di giurisdizione, quando è contestato un fatto storico riconducibile sia alla fattispecie di peculato militare che a quella ordinaria, si realizza un concorso apparente di norme da risolversi, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., riconoscendo la giurisdizione del magistrato militare, in considerazione degli elementi specializzanti della qualità dell'agente - poiché l'art. 215 cod. pen. mil. pace incrimina solo il "militare incaricato di funzioni amministrative o di comando" - e della appartenenza dell'oggetto della appropriazione in capo all'amministrazione militare. (In motivazione, la Corte ha richiamato le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno riconosciuto la specialità della legge penale militare, in quanto rivolta ad una più circoscritta platea di destinatari e destinata a soddisfare interessi del tutto peculiari, rispetto a quella ordinaria).
Cass. civ. n. 30640/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando in senso assolutorio una sentenza di condanna, applichi la misura di sicurezza prevista dalla legge quale conseguenza dell'assoluzione per vizio di mente dell'appellante. (Conf.: n. 4037 del 1992,
Cass. civ. n. 27928/2022
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, applichi la misura di sicurezza personale prevista dalla legge quale conseguenza del proscioglimento per vizio di mente dell'imputato.
Cass. civ. n. 21368/2019
Nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta.
Cass. civ. n. 4520/1995
Le disposizioni che prevedono il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere e l'obbligo di disporre il rinvio dell'esecuzione nei confronti delle persone malate di Aids sono di stretta applicazione. Ne consegue che la persona affetta da tale patologia alla quale sia stata applicata misura di sicurezza detentiva (nella specie ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), non ha titolo per fruire di differimento dell'esecuzione della misura stessa.
Cass. civ. n. 3999/1992
La censura mossa dal condannato per non essere stata applicata, prima della sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro, la cauzione di buona condotta in aggiunta alla libertà vigilata, è destituita di fondamento poiché rientra nella discrezionalità del magistrato di sorveglianza la scelta della misura, rapportandola alla gravità della violazione commessa, sicché egli può addivenire alla sostituzione suddetta direttamente, anche senza prima applicare la cauzione, ove ritenga che la trasgressione realizzata dal libero vigilato sia di tale entità da evidenziare una pericolosità sociale paralizzabile solo con la misura di sicurezza detentiva.