Art. 215 – Codice penale – Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216-218];
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [219-221];
3) il ricovero in un manicomio giudiziario [222];
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario [223-227].

Sono misure di sicurezza non detentive [212 4]:
1) la libertà vigilata [228- 232];
2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province [233];
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche [234];
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato [235].

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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