Art. 215 – Codice penale – Specie
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216-218];
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [219-221];
3) il ricovero in un manicomio giudiziario [222];
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario [223-227].
Sono misure di sicurezza non detentive [212 4]:
1) la libertà vigilata [228- 232];
2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province [233];
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche [234];
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato [235].
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2438/2024
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).
Cass. civ. n. 32165/2023
Il documento privo di firma digitale, allegato a una PEC, può essere disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c., dal momento che la funzione di certificazione della PEC, consistente nell'attestazione dell'invio del messaggio da parte del mittente e della sua ricezione da parte del destinatario, non si estende al contenuto del documento allegato.
Cass. civ. n. 30640/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando in senso assolutorio una sentenza di condanna, applichi la misura di sicurezza prevista dalla legge quale conseguenza dell'assoluzione per vizio di mente dell'appellante. (Conf.: n. 4037 del 1992,
Cass. civ. n. 27039/2023
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.
Cass. pen. n. 27928/2022
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, applichi la misura di sicurezza personale prevista dalla legge quale conseguenza del proscioglimento per vizio di mente dell'imputato.
Cass. pen. n. 21368/2019
Nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta.
Cass. pen. n. 4520/1995
Le disposizioni che prevedono il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere e l'obbligo di disporre il rinvio dell'esecuzione nei confronti delle persone malate di Aids sono di stretta applicazione. Ne consegue che la persona affetta da tale patologia alla quale sia stata applicata misura di sicurezza detentiva (nella specie ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), non ha titolo per fruire di differimento dell'esecuzione della misura stessa.
Cass. pen. n. 3999/1992
La censura mossa dal condannato per non essere stata applicata, prima della sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro, la cauzione di buona condotta in aggiunta alla libertà vigilata, è destituita di fondamento poiché rientra nella discrezionalità del magistrato di sorveglianza la scelta della misura, rapportandola alla gravità della violazione commessa, sicché egli può addivenire alla sostituzione suddetta direttamente, anche senza prima applicare la cauzione, ove ritenga che la trasgressione realizzata dal libero vigilato sia di tale entità da evidenziare una pericolosità sociale paralizzabile solo con la misura di sicurezza detentiva.
Cass. pen. n. 686/1990
Nessuna delle misure di sicurezza tra quelle indicate tassativamente dagli artt. 215 e 236 c.p., in relazione all'art. 199 stesso codice, può essere applicata al colpevole che sia stato prosciolto per una causa diversa da quelle previste espressamente dagli artt. 49 (reato impossibile), 115 (istigazione ed accordo a commettere un delitto), 222 (reato commesso da persona non imputabile per infermità mentale e situazioni a questa equiparate), 224 (reato commesso da minore degli anni quattordici) c.p., in quanto presupposto indefettibile delle misure di sicurezza — compresa quella della libertà vigilata che ha carattere generale — prevedute dal codice penale è l'esistenza di una sentenza di condanna (salvo il disposto dell'art. 205 comma secondo in relazione all'art. 109 c.p.).