Cass. pen. n. 47224 del 5 novembre 2013
Testo massima n. 1
La verifica circa la sussistenza del delitto ex art. 252 c.p. comporta la necessità di un'analisi della condotta che non può limitarsi a constatare la natura "classificata" di un documento oggetto di divulgazione, non potendo esaurirsi il giudizio in tale presa d'atto, ma dovendosi approfondire da un lato la legittimità della imposizione del vincolo (ai limitati fini penalistici), dall'altro la concreta lesività (anche in termini di messa in pericolo) della condotta rispetto agli interessi protetti.
Testo massima n. 2
Non integra il delitto di cui all'art. 262 cod. pen. la divulgazione di notizie che, pur classificate come "riservate" ai sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, risultino estranee agli interessi che giustificano il segreto di Stato, o siano comunque inidonee, se diffuse, a recare pregiudizio a detti interessi.