Cass. civ. n. 16146 del 28 luglio 2020

Testo massima n. 1


Al consorzio costituito in forma di s.r.l. si applica la regola di cui all'art. 2472, comma 1, c.c. in virtù della quale per le obbligazioni della società a responsabilità limitata risponde soltanto la società col proprio patrimonio: principio applicabile anche in tema di responsabilità per obbligazioni tributarie connesse alle operazioni realizzate in esecuzione del patto mutualistico da ciascuna consorziata e nonché dalla società consortile, nei limiti in cui dette operazioni siano connotate dalla coesistenza della causa consortile con lo scopo lucrativo, dovendosi a tal fine accertare, alla luce dei patti consortili e dell'attività in concreto esercitata, che il ricorso all'organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale, ravvisabile laddove lo scopo mutualistico risulti del tutto residuale rispetto all'attività commerciale svolta dalla società consortile.

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