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Art. 2472 — Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

Art. 2472 — Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente [ 1292 ] con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti [ 1408, 2466, 2964 ].

Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa [ 2356 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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