Cass. civ. n. 7504 del 15 marzo 2023

Testo massima n. 1


BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - REGISTRAZIONE Convalidazione del marchio posteriore - Termine quinquennale di preclusione per tolleranza - Decorrenza - Condizioni - Registrazione ed uso successivo del marchio posteriore - Conoscenza effettiva da parte del titolare del marchio anteriore - Necessità.


Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ex art. 28, d.lgs. n. 30 del 2005, la registrazione del marchio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per la decorrenza del termine di preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore provare l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della registrazione e del suo uso successivo da parte del titolare del marchio anteriore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26498 del 2013

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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