Cass. pen. n. 49898 del 14 ottobre 2015

Testo massima n. 1


Ai fini della concessione del permesso di necessità, di cui al comma secondo dell'art. 30 ord. pen., in favore di detenuti o internati, nella nozione di "eventi familiari" sono ricompresi quelli che coinvolgono i "prossimi congiunti", per tali dovendo intendersi i soggetti indicati dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale.

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