Cass. pen. n. 12513 del 23 febbraio 2022
Testo massima n. 1
Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena.