Cass. pen. n. 30586 del 8 giugno 2022
Testo massima n. 1
In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 323, cod. pen. ad opera dell'art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l'art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi.