Cass. pen. n. 17590 del 2 marzo 2017
Testo massima n. 1
Nel reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità l'interesse tutelato ha natura sopraindividuale, cosicché il singolo utente, o aspirante utente, danneggiato dall'omessa o irregolare prestazione del servizio non assume la qualità di persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione né il ricorso per cassazione avverso la decisione di archiviazione.