Cass. pen. n. 30830 del 16 luglio 2013

Testo massima n. 1


Non è punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell'art.384 cod. pen., il testimone che ribadisca nel processo le dichiarazioni autoaccusatorie e accusatorie precedentemente rese, non essendo tenuto a modificare le false affermazioni originariamente riferite.

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