Cass. civ. n. 7525 del 21 marzo 2024

Testo massima n. 1


Il valido esercizio del diritto di prelazione agraria non consente la subordinazione del pagamento del prezzo a termini e condizioni posti dal prelazionario, il quale, tuttavia, può chiedere, nel medesimo giudizio in cui ha domandato l'accertamento del diritto di prelazione, una pronuncia su un proprio credito nei confronti del venditore, non alterando tale domanda la parità di condizioni tra il prelazionario ed il terzo acquirente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20671 del 2009

Normativa correlata

Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

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