Cass. pen. n. 3323 del 17 novembre 2021

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento reale, è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall'esito di essa e cioè dall'effettivo conseguimento di tale finalità.

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