Cass. pen. n. 3323 del 17 novembre 2021
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento reale, è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall'esito di essa e cioè dall'effettivo conseguimento di tale finalità.