Cass. pen. n. 47210 del 5 novembre 2021
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 379-bis cod. pen., le nozioni di "partecipazione" e di "assistenza" ad un atto del procedimento, rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto attivo del reato, attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto processuale, promanante tanto dall'autorità giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive, ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti.
Testo massima n. 2
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, il reato previsto e punito dall'art. 379-bis c.p., prima ipotesi (che sanziona "chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso"), trova applicazione esclusivamente nei confronti delle persone che, in assenza delle relative qualifiche funzionali di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non sono già tenute all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., la cui violazione trova sanzione nell'art. 326 c.p.; partecipazione ed assistenza attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto processuale - promanante tanto dall'autorità giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive - ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti.