Art. 379 bis – Codice penale – Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391 quinquies del codice di procedura penale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 47210/2021

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 379-bis cod. pen., le nozioni di "partecipazione" e di "assistenza" ad un atto del procedimento, rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto attivo del reato, attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto processuale, promanante tanto dall'autorità giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive, ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti.
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, il reato previsto e punito dall'art. 379-bis c.p., prima ipotesi (che sanziona "chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso"), trova applicazione esclusivamente nei confronti delle persone che, in assenza delle relative qualifiche funzionali di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non sono già tenute all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., la cui violazione trova sanzione nell'art. 326 c.p.; partecipazione ed assistenza attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto processuale - promanante tanto dall'autorità giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive - ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti.

Cass. pen. n. 20105/2011

Il delitto di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale (art. 379 bis c.p.) ha ad oggetto quelle notizie che siano state apprese in occasione della partecipazione o dell'assistenza all'atto posto in essere nel procedimento e riguarda, pertanto, l'atto del procedimento in quanto tale, nonché la sua documentazione, ma non il fatto storico oggetto dell'atto e dell'indagine di cui il soggetto abbia avuto precedentemente conoscenza. (Nel caso di specie è stato escluso il reato "de quo" in relazione alla consegna del contenuto di alcuni "notebooks" ad un giornalista, avvenuta successivamente al sequestro del materiale ed alla sua restituzione in favore dell'imputata, senza che il provvedimento di restituzione prescrivesse divieti o limitazioni al riguardo).

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