Cass. pen. n. 7528 del 09 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Vizio di motivazione per omesso esame della questione di costituzionalità da parte del giudice di merito dinanzi al quale sia stata proposta - Inammissibilità - Ragioni.


È inammissibile il ricorso per cassazione col quale è dedotto il vizio di motivazione per avere il giudice di merito, dinanzi al quale sia stata proposta una questione di legittimità costituzionale, omesso di esaminarla, posto che la stessa, in quanto questione di diritto, rilevabile d'ufficio e proponibile in ogni stato e grado di qualsiasi procedimento giurisdizionale, può essere prospettata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22439 del 2008

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3
Legge del 1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

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