Cass. pen. n. 25547 del 10 maggio 2018
Testo massima n. 1
Le acque considerate dall'art. 439 cod. pen. sono quelle destinate all'alimentazione umana, a prescindere dai caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza, sicchè è configurabile la fattispecie criminosa prevista dalla norma suindicata anche se l'avvelenamento riguardi acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie, ma comunque idonee e potenzialmente destinabili all'uso alimentare.
Testo massima n. 2
Per la configurabilità del reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, avente natura di reato di pericolo presunto, è comunque necessario che un "avvelenamento", di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute.