Cass. pen. n. 48548 del 25 settembre 2018

Testo massima n. 1


Il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, quale fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di "avvelenamento", è reato istantaneo con effetti permanenti che, a differenza di quello di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen., si perfeziona nel momento in cui si realizza l'inquinamento della falda, con la conseguenza che è da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato.

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