Cass. pen. n. 12323 del 19 gennaio 2021

Testo massima n. 1


Il reato di cui all'art. 439 cod. pen. persegue qualsiasi forma di avvelenamento delle acque, ancorchè non destinate al consumo umano prima del loro attingimento, e non richiede necessariamente che l'avvelenamento sia conseguenza immediata e diretta dell'attività svolta dall'agente a contatto con il corpo idrico.

Testo massima n. 2


Il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione è reato ad effetto "differito" che si perfeziona nel momento in cui si realizza l'evento di "avvelenamento", con la conseguenza che è da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato.

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