Cass. pen. n. 26492 del 20 gennaio 2015

Testo massima n. 1


Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 cod. pen., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia.

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