Cass. pen. n. 7541 del 24 gennaio 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 2019 - Abrogazione, ex art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022, a far data dall'01/01/20124 - Applicabilità nel periodo di "vacatio legis" della legge più favorevole - Esclusione - Deroga al principio di retroattività della “lex mitior” - Ragionevolezza.
L'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 CORTE COST.
Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1
Decreto Legge 04/05/2023 num. 48 art. 8
Legge 03/07/2023 num. 85 art. 1
Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.