Cass. civ. n. 5609 del 17 aprile 2001

Testo massima n. 1


La distinzione tra appalto d'opera e appalto di servizi riguarda l'oggetto del contratto che può consistere sia in opere che in servizi, intendendosi per opera qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti e per servizio qualsiasi utilità che può essere creata da un altro soggetto, diversa dalle opere. La qualificazione del contratto come appalto d'opera o come appalto di servizi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Testo massima n. 2


La tutela possessoria dell'appaltatore contro lo spoglio commesso dal committente che sia receduto dal contratto non è configurabile nell'ipotesi di appalto di servizi, in cui l'interesse dell'appaltatore non ha come termine di riferimento una res (restando gli impianti ed il locale occorrenti per la prestazione del servizio nella piena disponibilità del committente), ma solo l'oggetto contrattuale costituito dalle reciproche prestazioni e, quindi, un facere non concretantesi in un'entità reale suscettibile di detenzione qualificata e, come tale, soggetta alla tutela possessoria.

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