Cass. pen. n. 20013 del 10 marzo 2022
Testo massima n. 1
La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi confluita nell'art. 570-bis cod. pen.