Cass. pen. n. 9049 del 7 febbraio 2020
Testo massima n. 1
Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all'agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli attribuisca adeguati poteri per l'impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell'incapacità del titolare di provvedervi autonomamente.
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