Cass. civ. n. 7555 del 15 marzo 2023

Testo massima n. 1


PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Consenso - Art. 130, comma 4 del d. lgs. n. 196 del 2003 - Deroga - Limite applicativo - Fattispecie.


L'art. 130, comma 4, del d. lgs. n. 196 del 2003 va interpretato nel senso che non è necessario il consenso dell'interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni; diversamente deve essere richiesto il consenso, ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima norma, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l., titolare di un sito internet che offriva il servizio di comparazione di preventivi, alla quale il Garante aveva notificato ordinanza ingiunzione ex art. 162, comma 2 bis del d.lgs. cit. per avere trattato, senza la previa acquisizione del suo consenso, i dati personali di un cliente, che si era registrato sul sito internet riferibile alla predetta società, solo per provarlo, senza concludere alcun contratto di vendita di un bene o di un servizio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14381 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130 com. 4
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130 com. 1
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130 com. 2
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 com. 2

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