Cass. civ. n. 756 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE IVA - Attività di amministratore di condominio - Natura - Assoggettamento ad IVA del compenso - Criteri.


In tema di IVA, il compenso dell'amministratore di condominio è assoggettabile all'imposta, solo ove l'attività venga espletata con l'impiego di mezzi organizzati, rientrando in tal caso tra le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, mentre in assenza di tale impiego - ipotesi normalmente ricorrente quando l'amministrazione riguardi uno solo o un numero limitato di condomini, costituiti da un numero ristretto di partecipanti - l'attività ricade nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 597 del 1973 e, pertanto, il relativo compenso non è assoggettabile ad IVA.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12916 del 2007

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5
DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST.

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