Cass. civ. n. 756 del 12 gennaio 2025

Testo massima n. 1


NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - PROCESSO DI FORMAZIONE - ACCERTAMENTI PERSONALI Atto pubblico - Accertamento dell’identità personale delle parti - Conoscenza diretta da parte di due fidefacenti - Necessità che siano anche testimoni - Esclusione.


Ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti di un atto pubblico, il notaio può avvalersi dei cosiddetti fidefacenti, di cui all'art. 49, comma 2, della l. n. 83 del 1913 (l.notarile), e, cioè, di persone che hanno conoscenza diretta dei comparenti e che non necessariamente devono ricoprire anche il ruolo di testimoni dell'atto medesimo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14409 del 2023

Normativa correlata

Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49 com. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE