Cass. pen. n. 23049 del 23 marzo 2021

Testo massima n. 1


Integra il reato previsto dall'art. 616 cod. pen. la sottrazione o distrazione, al fine di prenderne visione, ovvero la distruzione o la soppressione, di un atto giudiziario inviato per la notifica ad altri, rientrando tale comunicazione nel concetto di "corrispondenza".

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE