Cass. pen. n. 23049 del 23 marzo 2021

Testo massima n. 1


Integra il reato previsto dall'art. 616 cod. pen. la sottrazione o distrazione, al fine di prenderne visione, ovvero la distruzione o la soppressione, di un atto giudiziario inviato per la notifica ad altri, rientrando tale comunicazione nel concetto di "corrispondenza".

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