Cass. pen. n. 27678 del 23 giugno 2022
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato.
Ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato.