Cass. pen. n. 33588 del 13 luglio 2023

Testo massima n. 1


In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto.

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