Cass. pen. n. 11679 del 13 dicembre 2022

Testo massima n. 1


Il reato di molestia o disturbo alle persone, presupponendo che la condotta sia stata tenuta "per petulanza o per altro biasimevole motivo", non è configurabile nel caso in cui le molestie siano state reciproche e, dunque, quando tra le stesse vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE