Cass. pen. n. 757 del 29 ottobre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Giudicato progressivo - Giudizio di cassazione che segue il giudizio di rinvio - Diversa qualificazione giuridica in una fattispecie più grave - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecito" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 346 bis
Cod. Pen. art. 319 quater
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE