Cass. civ. n. 7613 del 21 marzo 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Cessione totalitaria di partecipazioni societarie - Liquidazione dell'imposta - In misura fissa ex art. 11 Tariffa parte I, TUR - Clausola price adjustment o indemnity – Caratteri - Riqualificazione ex art. 20 TUR come cessione indiretta di azienda - Preclusione - Condizioni - Fondamento.


In caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte I, del TUR, anche in presenza della pattuizione di clausole di "price adjustment" o di "indemnity" - rivolte, rispettivamente, alla revisione del corrispettivo o a prestare una garanzia assicurativa, in ragione di sopravvenienze idonee ad incidere sul valore del patrimonio netto della società, per determinare il prezzo delle azioni o delle quote al momento della cessione - poiché all'amministrazione finanziaria, in assenza di elementi extratestuali o atti collegati, è preclusa la riqualificazione quale cessione indiretta di azienda, ai sensi dell'art. 20 del TUR, dal momento che la suddetta pattuizione non è idonea ad alterare la causa, né a mutare l'oggetto del contratto di cessione di partecipazioni societarie.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7470 del 2024

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

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