Cass. civ. n. 7614 del 16 marzo 2023

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Liquidazione di compensi per la difesa di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato - Difesa svolta in sede cautelare - Sentenza della Corte di cassazione nel procedimento di merito - Applicazione dell’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione.


In tema di gratuito patrocinio, al difensore che abbia richiesto, ex art 92 disp. att. c.p.p., la modifica della misura cautelare applicata al proprio assistito in pendenza del giudizio in cassazione avente ad oggetto la sentenza di merito, spetta il compenso per l'attività svolta in sede cautelare, senza che al riguardo rilevi l'esito (nella specie di inammissibilità del ricorso) del giudizio di legittimità, attesa la diversità dei procedimenti e la inapplicabilità dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, operante solo nel caso in cui le impugnazioni coltivate siano dichiarate inammissibili, laddove nella specie l'istanza cautelare era stata dichiarata infondata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32764 del 2019

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 CORTE COST.

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