Cass. civ. n. 2392 del 18 maggio 1978
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La girata della polizza di carico (risultante, nella specie, sottoscritta da un agente del caricatore) non può costituire valido equipollente della sottoscrizione del contratto, in quanto la firma per girata, valendo a trasferire ad un altro soggetto i diritti nascenti dal contratto secondo la legge propria della circolazione del titolo, ha funzione del tutto diversa e autonoma rispetto alla firma del contratto, la quale vale a riferire al sottoscrivente il contenuto del negozio e i diritti da esso nascenti.