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Art. 1691 — Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine

Art. 1691 — Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.

In tal caso il vettore è esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

Il possessore del duplicato della lettera di vettura all’ordine o della ricevuta di carico all’ordine, deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16643/2008

In tema di trasporto marittimo, nell’ipotesi di merce trasportata da consegnare solo su presentazione e restituzione della polizza di carico, il caricatore, fissando tale modalità di consegna della merce, si garantisce l’avvenuto adempimento del destinatario in relazione al contratto tra loro sottostante, con il ritiro (spesso negoziato da banca) della polizza da presentare al vettore. In questo caso il vettore non è chiamato a svolgere un’attività, per quanto accessoria, di mandatario, ma è tenuto ad una particolare modalità di consegna nell’ambito del contratto di trasporto marittimo, dovendo detta consegna avvenire solo su presentazione della polizza di carico. (Principio affermato in relazione ad un contratto di trasporto marittimo e ad un contratto di locazione di container strumentale ed accessorio al primo, entrambi stipulati dal raccomandatario con una società turca la quale aveva venduto ad una società italiana una partita di pomodori freschi che non era stata tuttavia introdotta in Italia per la presenza di anidride solforosa in quantità superiore a quella consentita, sicché l’acquirente e la venditrice avevano convenuto la risoluzione del contratto di compravendita anche se la merce e il container in cui la stessa era stivata erano rimasti giacenti nel porto).

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Cass. civ. n. 8830/1995

Nel trasporto marittimo di cose a carico totale o parziale, il giratario della polizza di carico può agire per il risarcimento dei danni da mancata consegna della merce convenendo in giudizio l’armatore-vettore risultante dalla polizza e quest’ultimo non può negare la sua responsabilità attribuendola al vettore indicato nel contratto di trasporto.

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Cass. civ. n. 940/1982

Nel trasporto terrestre, qualora mittente e vettore stabiliscano che la riconsegna della merce al destinatario debba avvenire contro esibizione di un documento che legittimi quest’ultimo a ritirare le cose trasportate, tale documento è costituito da uno dei titoli di legittimazione previsti dall’art. 1691 cod. civ. (duplicato della lettera di vettura all’ordine o ricevuta di carico all’ordine), cui la legge attribuisce l’efficacia di conferire al loro legittimo possessore il diritto alla riconsegna delle cose in essi indicate. L’emissione di tali documenti da parte del vettore, peraltro, non costituisce requisito essenziale per la formazione del contratto — già perfezionatosi col patto anzidetto — ma attiene al momento esecutivo di esso. Con la conseguenza che — nel caso di affidamento al vettore dell’incarico, in relazione ad un contratto di vendita su documenti stipulato dal mittente con il destinatario, di riconsegnare la merce a quest’ultimo dietro presentazione del titolo di legittimazione — integra inadempienza del vettore la mancata emissione, prima di eseguire il trasporto, di uno dei titoli in questione, avendo detta emissione la finalità di consentire al mittente — venditore di trasferirli, mediante girata, al destinatario — compratore dietro pagamento del prezzo della merce e di porre quest’ultimo in condizione di ottenere la riconsegna della stessa contro esibizione del documento.

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Cass. civ. n. 3147/1981

Qualora il vettore assuma con il mittente — a tutela di uno specifico interesse dello stesso, antagonistico rispetto a quello del destinatario una particolare obbligazione, diversa ed autonoma rispetto a quelle derivanti dal contratto di trasporto, ancorché con questo funzionalmente collegata, essa non può considerarsi trasferita al destinatario a seguito dell’emissione e della girata della polizza di carico, ma permane a vantaggio del mittente che, di conseguenza, è legittimato ad agire per il risarcimento del danno sofferto per l’inesatto adempimento dell’obbligazione medesima da parte del vettore.

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Cass. civ. n. 2392/1978

La girata della polizza di carico (risultante, nella specie, sottoscritta da un agente del caricatore) non può costituire valido equipollente della sottoscrizione del contratto, in quanto la firma per girata, valendo a trasferire ad un altro soggetto i diritti nascenti dal contratto secondo la legge propria della circolazione del titolo, ha funzione del tutto diversa e autonoma rispetto alla firma del contratto, la quale vale a riferire al sottoscrivente il contenuto del negozio e i diritti da esso nascenti.

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