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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18235 del 28 novembre 2003

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18235 del 28 novembre 2003

Testo massima n. 1

Nel contratto di trasporto, per integrare l’esimente del caso fortuito prevista dall’art. 1693 c.c. non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico, con la precisazione che — attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli — la semplice denuncia di essere vittima di una rapina non è di regola sufficiente ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita della merce trasportata; la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituiscono comunque oggetto di un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato.

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