Cass. civ. n. 7657 del 21 marzo 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA - Violazione - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento.
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art.4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 349 CORTE COST. PENDENTE
DM min. EFI 19/02/2007 art. 4 com. 1
Decreto Legge 04/06/2013 num. 63 art. 16 com. 2
Legge 03/08/2013 num. 90 CORTE COST.