Cass. civ. n. 3706 del 18 aprile 1994
Testo massima n. 1
Per il mandato a stipulare una compravendita immobiliare, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam è necessario che risultino per iscritto sia la proposta del mandante che l'accettazione del mandatario, anche se non espresse contestualmente; ne consegue che la ricognizione dell'avvenuto conferimento del mandato contenuta in una lettera proveniente da una delle dette parti, anche se accompagnata da una quietanza, non configura la documentazione necessaria a provare l'incontro dei consensi. .