Cass. civ. n. 2444 del 2 marzo 1995
Testo massima n. 1
Il mandatario, essendo tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato (art. 1708 - 1710 c.c.), ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti all'uopo necessari secondo le norme di legge vigenti. (Nella specie il mandatario con procura a vendere un autoveicolo ed a richiedere la trascrizione della vendita nel P.R.A. aveva omesso di comunicare, prima della vendita e della consegna del veicolo, che la procura, essendo priva dell'autenticazione della firma, non gli consentiva di richiedere la trascrizione).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi