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Art. 1710 — Diligenza del mandatario

Art. 1710 — Diligenza del mandatario

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato [ 1703 ] con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito [ 1709 ], la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19778/2003

In tema di mandato, grava sul mandatario l’obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità. E sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante, sicché, se a giustificazione dell’eventuale inadempimento venga addotto (come nella specie) il fatto del terzo, per liberarlo da responsabilità è necessario che tale fatto sia del tutto estraneo ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che egli non abbia omesso di sperimentare quei rimedi che, nel caso concreto, e nei limiti segnati dal criterio della diligenza del buon padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l’ostacolo all’esecuzione dell’obbligo assunto ex contractu.

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Cass. civ. n. 2149/2000

L’adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico.

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Cass. civ. n. 2444/1995

Il mandatario, essendo tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato (art. 1708 – 1710 c.c.), ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti all’uopo necessari secondo le norme di legge vigenti. (Nella specie il mandatario con procura a vendere un autoveicolo ed a richiedere la trascrizione della vendita nel P.R.A. aveva omesso di comunicare, prima della vendita e della consegna del veicolo, che la procura, essendo priva dell’autenticazione della firma, non gli consentiva di richiedere la trascrizione).

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Cass. civ. n. 8099/1990

A norma dell’art. 1710 c.c., al mandatario fa carico l’obbligazione di compiere quell’atto o quegli atti giuridici che dal contratto di mandato sono previsti con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza. Pertanto, ove a giustificazione dell’inadempimento del mandato sia addotto il factum principis, a liberare il mandatario da responsabilità è necessario che l’ordine o il divieto dell’autorità costituisca un fatto totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato ed ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che il mandatario non abbia omesso di sperimentare quei rimedi (amministrativi e/o giurisdizionali) che, nel caso concreto, nei limiti segnati dal criterio della diligenza del buon padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l’ostacolo all’esecuzione del mandato.

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Cass. civ. n. 1929/1987

Le circostanze che il mandatario, ai sensi dell’art. 1710 c.c., è tenuto a rendere note al mandante e che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato sono non solo le sopravvenute — intendendosi tali anche quelle preesistenti delle quali il mandatario abbia avuto conoscenza successivamente al conferimento del mandato — ma, in considerazione della ratio della norma che è diretta ad ovviare allo squilibrio fra la conoscenza del mandatario e l’ignoranza del mandante, anche le circostanze da quello conosciute prima del mandato, ovvero assunte contestualmente alla conclusione di quel contratto. (Nella specie la Suprema Corte ha fatto applicazione dell’enunciato principio nei confronti di un’agenzia di viaggio e turismo — regolata a norma dell’art. 2 del R.D. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in L. 30 dicembre 1937, n. 2650 — con riguardo al mandato ricevuto dal cliente per la conclusione di contratti di viaggio).

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