Cass. civ. n. 7716 del 21 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Omesso esame di fatto decisivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, aderendo incondizionatamente alla decisione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria, si era limitata a recepire le conclusioni della C.T.U. circa la non diagnosticabilità, in base agli esami ecografici del feto, della sindrome di Apert, senza esaminare il diverso profilo di colpa, pure contestato e fatto oggetto di specifici rilievi critici del consulente di parte, relativo alla mancata rilevazione di una diversa morfologia del feto).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54
Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 191
Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5