Cass. civ. n. 5467 del 2 maggio 2000
Testo massima n. 1
Anche in base alla normativa di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 (del 18 dicembre 1986) sugli agenti di commercio indipendenti e, in particolare, alla disciplina dettata dall'art. 1748 c.c., nel testo di cui al D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65 di maggior tutela del diritto dell'agente alle provvigioni sia per quanto riguarda sia il momento genetico che l'onere probatorio l'agente ha l'onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto alle provvigioni, e quindi, in particolare, la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi.
Testo massima n. 2
L'agente ha la facoltà di recedere «per giusta causa», con effetto immediato e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di comportamenti del preponente che non consentano la prosecuzione neanche temporanea del rapporto - secondo una disciplina corrispondente a quella dettata dall'art. 2119 c.c. per il lavoro subordinato — in applicazione di principi generali in materia di recesso nei rapporti continuativi. .
Testo massima n. 3
Nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quelle relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nell'esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo, ma, perché, non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede.
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